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10/22 Verfahren PVG 2022
Misura disciplinare contro un docente. Legittimazione a
ricorrere dei denuncianti.
– Analogamente alla giurisprudenza in merito alle misure
disciplinari contro gli avvocati, i denuncianti non hanno
nessun interesse tutelabile all’impugnazione di una de-
cisione di non sanzionamento dell’insegnante denuncia- to
(consid. 1.3).
Disziplinarmassnahme gegen eine Lehrperson. Beschwer-
delegitimation der Anzeigeerstatter.
– Analog zur Rechtsprechung bzgl. Disziplinarmassnah-
men gegen Rechtsanwälte, haben die Anzeigeerstatter
kein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung einer
Entscheidung, die keine Bestrafung der angezeigten
Lehrperson vorsieht (E.1.3).
Considerandi:
1.3. A prescindere dal quesito se vi sia una base legale per
una misura disciplinare contro una docente, è innanzitutto in dub-
bio se i ricorrenti siano legittimati a ricorrere contro una decisione
di non sanzionamento della relativa docente.
1.3.1.
Giusta l’art. 50 LGA è legittimato ad inoltrare ricor-
so chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un
interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione
o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.
1.3.2.
Analogamente alla giurisprudenza in merito alle mi-
sure disciplinari contro gli avvocati, va ritenuto che i ricorrenti,
quali semplici denuncianti – come giustamente osservato dal con-
venuto –, non hanno nessun interesse tutelabile all’impugnazione
di una decisione di non sanzionamento di un insegnante (cfr. PTA
2016 n. 2 consid. 1c; STA U 19 75 del 23 agosto 2019 con rinvii; cfr.
anche STA U 16 27 del 20 febbraio 2017 consid. 3b seg. in cui si è
addirittura negata la legittimazione al ricorso del docente stesso
che era stato ammonito). Se occorre o meno intraprendere delle
misure disciplinari contro un insegnante è una questione che rien-
tra nel potere decisionale dell’autorità scolastica. Di conseguenza,
i ricorrenti non sono legittimati a ricorrere contro la presente deci-
sione di non sanzionamento, per cui il ricorso è irricevibile.
U 22 8
sentenza del 21 aprile 2022
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